Vicenza Unesco

Alla scoperta dei siti Patrimonio dell'Umanità in provincia di Vicenza

Vicenza e le ville di Palladio

Vicenza-Ville di Palladio

La città di Vicenza è sito Unesco dal 1994, le ville di Palladio del Veneto dal 1996.
 
La città di Vicenza (1994)

La Città di Vicenza

La Basilica Palladiana, il Teatro Olimpico, chiese, palazzi, opere monumentali.
 
Le ville di Andrea Palladio

Le ville del Palladio

Il celebre architetto ne realizzò ben 23 a Vicenza e in altre 5 province del Veneto
 
Altri siti Unesco del Veneto

Altri siti Unesco veneti

Venezia e la laguna, Verona, le Dolomiti, l'Ortobotanico di Padova, i siti palafitticoli
 

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Vicenza. Sito Unesco patrimonio mondiale dell'umanità.

Nel 1994 la Città di Vicenza è stata riconosciuta come Sito Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte dell’UNESCO per la sua unicità legata in particolare all’opera dell’architetto Andrea Palladio.
Nel 1996 è stato assegnato il secondo riconoscimento per le ville palladiane del Veneto.

Dal primo riconoscimento, l’Amministrazione comunale di Vicenza ha sempre considerato prioritari gli obiettivi della Convenzione UNESCO, progettando e realizzando nel corso degli anni interventi per la conservazione, tutela e valorizzazione del proprio patrimonio attraverso la ristrutturazione dei monumenti, la tutela del territorio e dell’ambiente e l’attenzione agli aspetti urbanistici, economici, culturali e turistici collegati.

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Generale

La Convenzione sulla protezione del Patrimonio Culturale subacqueo

La Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata alla Conferenza generale dell’UNESCO il 2 novembre 2001, è un importante trattato internazionale che mira alla salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo.

Gli stati firmatari della Convenzione devono preservare il patrimonio culturale subacqueo per il bene di tutta l’umanità, ed agire di conseguenza.

Per gli scopi della Convenzione del 2001, per "Patrimonio culturale subacqueo" si intende qualsiasi traccia di vita umana avente carattere culturale, storico o archeologico che sia stata sott’acqua parzialmente o completamente, periodicamente o continuativamente, per almeno 100 anni.

La Convenzione del 2001 stabilisce un alto standard di protezione comune a tutti gli stati aderenti e si applica quindi soltanto agli stati che l’hanno ratificata. Tuttavia, ciascuno stato aderente, se lo desidera, può assicurare standard di protezione più alti.

La Convenzione del 2001 rappresenta una lex specialis, cioè una disposizione specifica per il patrimonio culturale subacqueo, e in quanto tale non pregiudica in alcun modo i diritti, la giurisdizione o gli obblighi degli stati ai sensi del diritto internazionale, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS). Ogni stato può aderire alla Convenzione del 2001 a prescindere dall’adesione o meno all’UNCLOS.

Secondo la Convenzione, dipendendo dall’attuale collocazione del patrimonio culturale subacqueo, specifici regimi di cooperazione tra stati costieri e flag state (stati sotto il cui ordinamento l’imbarcazione è registrata oppure stati la cui bandiera è esposta sull’imbarcazione) – e eccezionalmente altri stati coinvolti – sono applicabili:

Gli stati aderenti hanno il diritto esclusivo di regolare le attività nelle loro acque interne, nelle acque dei loro arcipelaghi e nelle loro acque territoriali;
All’interno delle loro Zone contigue gli stati aderenti possono regolare e autorizzare le attività riguardanti il patrimonio culturale subacqueo;
All’interno della Zona Economica Esclusiva, o della Piattaforma Continentale, e all’interno dell’Area (cioè le acque al di fuori della giurisdizione nazionale), uno specifico regime di cooperazione internazionale che includa comunicazioni, consultazioni e coordinazione nell’implementazione di misure protettive è stato stabilito nella Convenzione del 2001.
La Convenzione contiene molte altre importanti regole. Per esempio, contiene regolamentazioni contro il traffico illecito della proprietà culturale e sulla formazione di competenze professionali nel campo dell’arecheologia subacquea: è necessario infatti promuovere la formazione nel campo dell’archeologia subacquea, il trasferimento delle tecnologie e la condivisione dell’informazione ed accrescere la percezione del pubblico sul valore e il significato del patrimonio culturale subacqueo.

L'italia, a quasi 8 anni di distanza, mediante la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, ha eseguito la ratifica e l’esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.

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