La Convenzione sulla protezione del Patrimonio Culturale subacqueo
La Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata alla Conferenza generale dell’UNESCO il 2 novembre 2001, è un importante trattato internazionale che mira alla salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo.
Gli stati firmatari della Convenzione devono preservare il patrimonio culturale subacqueo per il bene di tutta l’umanità, ed agire di conseguenza.
Per gli scopi della Convenzione del 2001, per "Patrimonio culturale subacqueo" si intende qualsiasi traccia di vita umana avente carattere culturale, storico o archeologico che sia stata sott’acqua parzialmente o completamente, periodicamente o continuativamente, per almeno 100 anni.
La Convenzione del 2001 stabilisce un alto standard di protezione comune a tutti gli stati aderenti e si applica quindi soltanto agli stati che l’hanno ratificata. Tuttavia, ciascuno stato aderente, se lo desidera, può assicurare standard di protezione più alti.
La Convenzione del 2001 rappresenta una lex specialis, cioè una disposizione specifica per il patrimonio culturale subacqueo, e in quanto tale non pregiudica in alcun modo i diritti, la giurisdizione o gli obblighi degli stati ai sensi del diritto internazionale, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS). Ogni stato può aderire alla Convenzione del 2001 a prescindere dall’adesione o meno all’UNCLOS.
Secondo la Convenzione, dipendendo dall’attuale collocazione del patrimonio culturale subacqueo, specifici regimi di cooperazione tra stati costieri e flag state (stati sotto il cui ordinamento l’imbarcazione è registrata oppure stati la cui bandiera è esposta sull’imbarcazione) – e eccezionalmente altri stati coinvolti – sono applicabili:
Gli stati aderenti hanno il diritto esclusivo di regolare le attività nelle loro acque interne, nelle acque dei loro arcipelaghi e nelle loro acque territoriali;
All’interno delle loro Zone contigue gli stati aderenti possono regolare e autorizzare le attività riguardanti il patrimonio culturale subacqueo;
All’interno della Zona Economica Esclusiva, o della Piattaforma Continentale, e all’interno dell’Area (cioè le acque al di fuori della giurisdizione nazionale), uno specifico regime di cooperazione internazionale che includa comunicazioni, consultazioni e coordinazione nell’implementazione di misure protettive è stato stabilito nella Convenzione del 2001.
La Convenzione contiene molte altre importanti regole. Per esempio, contiene regolamentazioni contro il traffico illecito della proprietà culturale e sulla formazione di competenze professionali nel campo dell’arecheologia subacquea: è necessario infatti promuovere la formazione nel campo dell’archeologia subacquea, il trasferimento delle tecnologie e la condivisione dell’informazione ed accrescere la percezione del pubblico sul valore e il significato del patrimonio culturale subacqueo.
L'italia, a quasi 8 anni di distanza, mediante la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, ha eseguito la ratifica e l’esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.